TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 81.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

Art. 81.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

      1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO2, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

      Identico.

      2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.
 

Art. 81-bis.
(Dotazione organica degli Enti parco nazionali).
 

      1. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono rideterminare le proprie piante organiche, entro il limite massimo di centoventi unità di personale, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 2 del presente articolo e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.


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        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 81-ter.
(Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa).
 

      1. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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Art. 81-quater.
(Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio).
 

      1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

        2. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».
 

Art. 81-quinquies.
(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse).
 

      1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.

        2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 2-bis annessa alla presente legge.

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Art. 81-sexies.
(Un centesimo per il clima).
 

      1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.

        2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kW/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 1 e del contributo di cui al comma 2 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 1. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il clima».
        4. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.

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